Nelle aree del territorio comunale vincolate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 , gli interventi costituenti modificazione e/o trasformazione del suolo sono sottoposti a specifico procedimento autorizzativo ai sensi della L.R. 9 agosto 1989 n. 45 .
Tale autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l’equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell’intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, nè all’adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.
L’autorità competente può essere comunale, oppure regionale, in funzione della tipologia di intervento, ed in particolare:
Regione: interventi che interessano superfici superiori a 5.000 metri quadri o volumi di scavo superiori a 2.500 metri cubi; interventi che, indipendentemente dalle dimensioni, interessano il territorio di più province; interventi che, indipendentemente dalle dimensioni, interessano il territorio di più comuni; opere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale di competenza dello Stato; impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale; interventi di cui all’ Art. 81 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ed opere pubbliche da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e di interesse statale localizzate nel territorio regionale per le quali è richiesta l’intesa ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383 (che ha abrogato i commi 2 e 3 dell’ Art. 81 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ).
Comune: autorizzazione per interventi che interessano superfici fino a 5.000 metri quadri o volumi di scavo fino a 2.500 metri cubi.
L’istanza va presentata nei casi previsti nella L.R. 9 agosto 1989 n. 45 e qualora l’intervento ricada in aree tutelate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267.